A chi è rivolto
A chi abbia necessità di richiedere la convivenza di fatto
Informazioni su come richiedere la convivenza di fatto
A chi abbia necessità di richiedere la convivenza di fatto
Dal 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante; in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute; nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie.
Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile, spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
Contratto di convivenza
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Tale contratto potrà essere modificato o risolto con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene: se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente); nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona; qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati; in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione o la cessazione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata di persona presso l’Ufficio Anagrafe, spedita a mezzo mail, pec o raccomandata A/R.
Modulistica